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1 Settembre 2022La cassazione, con una recente sentenza, chiarisce l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per il titolare di un’impresa edile che trasporta macerie derivanti dall’attività di demolizione e ricostruzione: anche se questo avviene in modo saltuario, l’iscrizione è sempre necessaria.
La sentenza riguarda un’impresa esercente piccoli lavori edili giudicata colpevole di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il titolare dell’impresa edile si è difeso sostenendo che a suo avviso l’obbligo di iscrizione all’albo non doveva essere richiesto dal momento che i trasporti avvenivano solo saltuariamente e non in modo abituale.
La Cassazione ha respinto tale ipotesi precisando che la comunicazione alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente dell’Albo dei gestori ambientali è sempre obbligatoria, anche se i rifiuti non sono pericolosi e la loro quantità non supera i 30 litri o chili. In questi casi si può invece evitare di dotarsi del formulario di identificazione richiesto dal Codice dell’Ambiente (documento in cui devono essere indicati il nome e l’indirizzo dell’imprenditore, l’origine e il tipo del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data del trasporto, il percorso e i dati del destinatario).