
Stai affittando un immobile? Forse non sai che…
3 Marzo 2015Importante novità in tema di liberalizzazioni dal nuovo DDL del governo: per la compravendita di immobili ad uso non abitativo e di valore catastale inferiore a 100mila euro, ora si potrà scegliere di andare da un avvocato o commercialista.
Pertanto negozi, garage e cantine potranno cambiare proprietario semplicemente con una scrittura privata autenticata, come prevede il disegno di legge, da un avvocato e/o commercialista. Quest’ultimi dovranno essere muniti di una polizza con massimale pari almeno al valore del bene indicato nell’atto.
Recita l’articolo 29 del Ddl concorrenza, intitolato “Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”:
In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.